Benvenuti nella community degli Alumni della Cesare Alfieri, una rete di persone diffusa in tutto il mondo dove coltivare rapporti interpersonali, scambiare idee e condividere numerose opportunità.

Chi siamo

L’Associazione Alumni “Cesare Alfieri” è nata nel 2011 per iniziativa di un gruppo di docenti e laureati della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze. Essa si richiama all’esperienza della preesistente Associazione dei laureati, fondata nel 1930, ma ne rinnova sostanzialmente la natura e le finalità.

Il nostro scopo è quello di creare una rete di Alumni per sviluppare sempre più le relazioni fra laureati di ieri e di oggi, per facilitare la crescita professionale, lo scambio di idee e lo sviluppo di possibili relazioni di lavoro. Inoltre, l’Associazione si pone come obiettivo quello di promuovere le eccellenze della Cesare Alfieri, favorire la condivisione di conoscenza attraverso studi, ricerche e convegni coinvolgendo i neo laureati nell’attività dell’Associazione. Infine promuove la reputazione dei laureati alla Cesare Alfieri con l’intenzione di potenziarne la crescita professionale e di mantenere saldo il legame con l’Università.

Il consiglio direttivo

La storia della Cesare Alfieri

Era il 1871 quando il marchese Carlo Alfieri di Sostegno avanzò la proposta di creare “un istituto per l’insegnamento delle scienze morali e politiche” al fine di preparare i giovani alla vita pubblica. La Scuola di Scienze Sociali sorse così nel 1875, diventando la più antica istituzione d’Italia nell’ambito degli studi sulle scienze politiche e sociali.
Nel 1888 la Scuola fu sostituita dal Regio Istituto di Studi Superiori e assunse il nome di “Cesare Alfieri”, padre del fondatore, che era stato, fra l’altro, Presidente del Consiglio e poi Presidente del Senato nel Regno di Sardegna.
L’Istituto non aveva l’obbligo di sottostare alle direttive ministeriali nei programmi dei corsi e nel piano degli studi. Ciò fu reso possibile dal patrimonio di Carlo Alfieri, e delle sue eredi, che poterono sostenere gli ingenti oneri finanziari necessari per realizzare e mantenere una simile rivendicazione di autonomia.
Nel 1895 fu creato il biennio specialistico riservato ai diplomati del primo triennio, articolato in quattro settori di specializzazione: Economico-sociologico, Economico-amministrativo, Giuridico interno e Storico-giuridico internazionale.
Con la riforma dell’istruzione superiore, attuata con decreto del 30 settembre 1923, il Regio Istituto di Studi Superiori di Firenze, articolato in tre sezioni (Filosofia e filologia, Scienze matematiche fisiche e naturali, Medicina e chirurgia) fu trasformato in Università degli Studi.
Con la fine del fascismo, durante il quale le università persero molte delle loro libertà, iniziò la ricostruzione anche per la “Cesare Alfieri”. A guidare questa rifondazione fu Giuseppe Maranini, il quale seppe reintrodurre gradualmente la flessibilità negli indirizzi di studio. Questa linea fu rafforzata e ampliata dalla riforma del 1969, a cui lo stesso Maranini contribuì. Furono introdotti cinque indirizzi, nell’unitarietà di fondo degli studi di scienze politiche: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, politico-sociale, storico-politico.
La Facoltà, nel breve volgere di pochi anni, cambiò volto: dalle 100 matricole degli anni Cinquanta e Sessanta si salì rapidamente alle diverse centinaia degli anni seguenti, fino alla punta massima di 1106 matricole registrata nell’anno accademico 1994-95. Altrettanto imponente fu la crescita del corpo docente: dai dieci ordinari (affiancati da circa venti incaricati) degli anni Sessanta si arrivò ai quasi cento (fra ordinari, associati e ricercatori) del periodo a cavallo fra i due secoli.
La “Cesare Alfieri”, ormai pienamente inserita nel sistema universitario nazionale, ne ha condiviso le vicende passando attraverso le diverse riforme che si sono susseguite negli ultimi anni. E serbando sempre il prestigio che si è vista riconoscere, in Italia e all’estero, grazie alla qualità dei suoi docenti e dei suoi laureati.

Consiglieri

Lorenzo Becattini

Elisa Betti

Lapo Cecconi

Fulvio Conti

Carlo Corbinelli

Marco Del Panta

Isabella Di Nolfo

Elena Dundovich

Domenico Frascà

Carlo Gentili

Giorgio Giovannetti

Giuseppe Morbidelli

Daniele Olschki

Lorenzo Becattini

Elisa
betti

Lapo
cecconi

fulvio
conti

Carlo Corbinelli

marco del panta

isabella
di nolfo

elena
dundovich

domenico
frascà

carlo
gentili

giorgio
giovannetti

giuseppe
morbidelli

daniele
olschki

Lo statuto

  1. È costituita l’Associazione “Alumni Cesare Alfieri” (di seguito denominata “Associazione”), con sede in Firenze, in via delle Pandette, n. 32, presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Scopo dell’Associazione è mantenere vivi lo spiccato tratto identitario e il comune sentimento di appartenenza dei laureati della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze.
L’Associazione ha inoltre per finalità: promuovere l’immagine del laureato presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze; favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro; attuare qualunque iniziativa utile al fine di mantenere vivo il legame fra i laureati e la Facoltà; erogare borse di studio e contributi; realizzare collegamenti con istituzioni similari.
Nel perseguimento dei detti scopi e finalità, l’Associazione potrà, fra l’altro:
– predisporre una agenda degli appuntamenti culturali/ricreativi che in qualche modo sono riconducibili all’Associazione e/o alla Facoltà/Università;
– costituire gruppi professionali degli associati (ex studenti che lavorano nella pubblica amministrazione, nella scuola, etc);
– creare clubs tematici che organizzano attività in modo autonomo, dandone informazione attraverso il sito e gli altri strumenti di comunicazione;
– ottenere promozioni ed agevolazioni tariffarie nella fruizione di servizi (culturali, ricreativi, etc.) o nel realizzare acquisti presso negozi o strutture convenzionate, nell’accesso a musei o a biblioteche;
– ottenere facilitazioni tariffarie per l’accesso a corsi di formazione post laurea (offerti o meno dalla stessa istituzione);
– fornire dossier dei neo laureati di tutti i corsi delle ultime sessioni di laurea riservati alle aziende che lo richiedono;
– realizzare un dossier ricerca-lavoro relativo a tutti i laureati con qualsiasi anzianità di laurea iscritti all’Associazione in attesa di occupazione, suddiviso per area territoriale;
– realizzare un servizio di invio dossier riservato a tutti i laureati iscritti all’Associazione che desiderano migliorare la propria posizione lavorativa. Il tutto nei limiti in cui ciò è consentito dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di collocamento;
– istituire borse di studio o di lavoro ed organizzare stages e tirocini;
– sostenere iniziative volte alla valorizzazione della formazione universitaria degli iscritti alla Facoltà;
– pubblicare, on line e in forma cartacea, un annuario destinato a tutti gli associati;
– pubblicare una o più riviste, con articoli di approfondimento culturale o con informazioni sull’attività dell’Associazione.

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali indennità e contributi pubblici o privati nonché da eventuali introiti straordinari.
2. In particolare, ma non esclusivamente, esso può essere costituito da:
a. contributi degli Associati;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
d. contributi di Organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
g. rimborsi derivanti da convenzioni.
3. L’Associazione può raccogliere fondi per lo sviluppo delle attività proprie e degli associati, anche partecipando a progetti volti a valorizzare la responsabilità sociale in linea con i valori, i principi e la sensibilità dell’associazione.
4. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, l’assemblea approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio decorso, proposto dal Consiglio Direttivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
2. Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, o il potenziamento delle attività dell’Associazione o l’acquisto di beni materiali.
4. È vietata la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sono Associati Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo; ovvero coloro che aderiscono alla Associazione entro 30 giorni dalla costituzione.
Sono Associati Ordinari tutti gli associati che, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo, posseggano almeno una delle seguenti caratteristiche:
– abbiano conseguito la laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze;
– abbiano ricoperto o ricoprano una docenza presso la Facoltà;
– siano diplomati presso la Facoltà;
– abbiano sostenuto un master o conseguito un dottorato di ricerca presso la Facoltà;
– sia conferita loro dal Consiglio Direttivo tale qualifica.
Sono ammessi in qualità di Associati Sostenitori coloro i quali, persone fisiche, enti o persone giuridiche, si rendano promotori di una iniziativa volta a sostenere le attività dell’Associazione. I Soci Sostenitori ottengono tale qualifica dal Consiglio Direttivo previa presentazione ed approvazione dell’apposita domanda.
Sono Associati Onorari coloro che per motivi e meriti specifici nell’attività accademica, imprenditoriale, manageriale o professionale siano stati indicati da uno o più Soci come meritevoli di far parte dell’Associazione ed accettati dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati devono svolgere la propria attività senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri Associati e all’esterno dell’organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
Gli associati hanno diritto di:
eleggere gli organi dell’Associazione;
partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
La qualifica di Associato comporta l’accettazione del presente statuto.

1. La domanda di ammissione dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, che delibererà con le maggioranze previste dal presente Statuto.
2. L’ammissione a Associato sarà esecutiva a tutti gli effetti solo a seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del pagamento della quota associativa annuale.
3. Il Consiglio direttivo, di sua autonoma iniziativa o quando almeno tre Associati rilevino un comportamento sanzionabile, dettagliando i fatti, può deliberare l’esclusione dell’Associato per i seguenti motivi:
a. grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
b. comportamenti ed azioni contrari ai valori e alle finalità dell’Associazione;
c. violazione dei doveri di condotta verso gli altri Associati.
4. Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, fermo restando l’adempimento di eventuali obbligazioni già assunte.

1. Ogni Associato è tenuto a condividere e accettare i valori e i principi dell’Associazione come sanciti nell’art. 2.
2. Ogni Associato ha il diritto e il dovere di sostenere l’attività che l’Associazione perseguirà nell’osservanza del disposto dell’art. 2 e ad adoperarsi per promuovere il raggiungimento delle finalità individuate dal presente statuto.
3. Ogni Associato ha diritto di partecipare e di essere eletto in ciascun organo dell’Associazione.
4. Ogni Associato è tenuto ad un comportamento corretto, leale ed onesto nei confronti degli altri Associati.
5. Ogni Associato è tenuto al pagamento della quota annuale d’iscrizione pena la decadenza della qualifica di Associato.

1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Tesoriere;
– il Comitato di Indirizzo.

1. L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Associato ordinario da lui indicato o, in mancanza di tale indicazione, dal Socio associato ordinario più anziano.
2. L’Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta l’anno ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e la data, l’ora e il luogo della prima e seconda convocazione comunicato agli associati per posta ordinaria o per fax o infine per posta elettronica a condizione che, per tali ultimi mezzi di convocazione, l’Associato abbia manifestato il proprio consenso a tali modalità di convocazione e abbia fornito al Consiglio Direttivo il relativo indirizzo a cui trasmettere le convocazioni. L’avviso deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
3. L’Assemblea degli Associati, riunita con la presenza di almeno la metà degli associati, nomina al suo interno i membri del Consiglio direttivo in numero non inferiore a cinque componenti.
4. Le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti; in sede straordinaria a maggioranza assoluta dei voti degli Associati, in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei voti degli Associati presenti, salvo quanto previsto in merito allo scioglimento della Associazione.
5. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione [c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

1. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria:
a. discutere e deliberare sui rendiconti, sul bilancio preventivo e consuntivo nonché sulla relazione del Presidente;
b. eleggere il Consiglio Direttivo;
c. discutere e approvare il programma di lavoro proposto dal Consiglio direttivo;
d. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
b) in sede straordinaria:
a. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
c. deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione.

1. Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque Associati ordinari, ed è eletto dall’assemblea.
2. Tutti i membri del Consiglio direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa.
3. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente; può altresì eleggere, sempre nel suo seno, uno o più Vice Presidenti determinandone le funzioni. Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Tesoriere.
4. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare, su indicazione del Presidente, un Comitato di indirizzo, composto secondo le disposizioni di cui all’art. 15.
5. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi dell’Associazione.
6. In particolare, il Consiglio direttivo provvede a:
a. determinare le linee generali dell’attività dell’Associazione e i relativi programmi;
b. predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c. stabilire la quota annuale di adesione;
d. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni, all’acquisto e all’alienazione di beni immobili e mobili, nonché disporre l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza d’investimento;
e. deliberare le eventuali erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e le iniziative dell’Associazione, avvalendosi se necessario della consulenza di esperti;
f. deliberare in merito ai criteri e alle procedure di organizzazione e di funzionamento interno;
g. deliberare in merito alla stipulazione di contratti, di mutui e di aperture di credito, nonché relativamente a ogni altra operazione bancaria necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento dell’Associazione;
h. deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all’adesione dei nuovi Associati e all’esclusione degli Associati per i motivi di cui al comma 3 dell’art. 6 oltre che all’attribuzione e alla revoca della qualità di Associato Ordinario.

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresa la posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con un giorno di preavviso.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima, a non meno di un’ora di distanza da questa.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Associato ordinario anziano.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità vale il voto di chi presiede.

1. Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e ad esso spetta:
a. esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione;
b. sovrintendere all’attuazione del programma;
c. convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea, fissando
l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
d. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato di Indirizzo, fissando l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
e. agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente può prestare deleghe specifiche per l’esercizio dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l’obbligo di riferirne entro 30 giorni al Consiglio direttivo affinché provveda alla ratifica delle delibere presidenziali adottate d’urgenza.

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere, che potrà essere scelto tra i componenti del Consiglio direttivo.
2. Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, la tenuta dei libri della associazione e contabili e la predisposizione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da proporre annualmente al Consiglio.
3. Qualora il Consiglio non abbia attribuito tali poteri al Presidente, il Tesoriere ha inoltre il potere di:
a. aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali presso qualsiasi ufficio, banca o istituto di credito;
b. emettere assegni bancari e postali e disporre bonifici nei limiti delle disponibilità dell’Associazione, effettuare versamenti, girare assegni ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi statutari, eccezion fatta per la richiesta di finanziamenti di qualsiasi tipo, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Consiglio direttivo;
c. firmare contratti che impegnino l’Associazione entro e non oltre i limiti del bilancio preventivo approvato.
4. Il Consiglio direttivo può altresì stabilire che tali poteri siano esercitati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Comitato di Indirizzo composto da un minimo di cinque a un massimo di venti membri, anche non associati, scelti tra personalità del mondo economico, imprenditoriale, accademico, professionale, artistico, culturale, scientifico, politico, dell’associazionismo e del volontariato.
2. Il Comitato può riunirsi, dietro convocazione del Presidente dell’Associazione, per individuare i temi e le linee di indirizzo su cui il Consiglio dovrà sviluppare il programma di attività dell’Associazione.

1. L’Associazione è costituita senza limiti di durata e si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o il patrimonio diventa insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguano scopi di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del stesso organo.

1. Gli organi dell’Associazione saranno validamente costituiti e potranno legittimamente operare nella composizione e per la durata determinata in sede di atto costitutivo.
2. In deroga a quanto disposto dall’art. 9, per i primi ventiquattro mesi di operatività dell’Associazione, le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di due terzi degli associati che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione.

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Al fine di disciplinare quanto non sia previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed, in particolare, al Codice Civile.